venerdì 17 febbraio 2012

Occasioni per i giovani. Novità legislative sui tirocini


Novità legislative sui tirocini
L'ultima manovra economica approvata dal Governo per contrastare la crisi, il DL n° 138 del 13 agosto 2011, "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", insieme alle varie disposizioni per la stabilizzazione finanziaria si occupa anche di tirocini e stage.
L'articolo 11, inserito nel Titolo III "Misure a sostegno dell'occupazione", tratta specificamente di "Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini".
In particolare, le nuove disposizioni sono due e riguardano la durata dei tirocini e la natura degli stagisti.
> La prima riduce drasticamente la durata massima: "i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese".
> La seconda delimita i requisiti degli stagisti, stabilendo che lo stage debba essere riservato solo a chi ha appena completato un percorso formativo: "possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio".
Le nuove norme non si applicano ai tirocini curricolari ma soltanto alle esperienze di stage attivate in seguito alla conclusione di un percorso di studi.
Fanno eccezione alcune categorie: disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione.
E' una scelta sicuramente importante che cerca di limitare il sempre più frequente abuso dell'utilizzo dello strumento stage, con l'obiettivo di favorire forme di inserimento lavorativo più tutelate, quali l'apprendistato. Nel testo, però, sono rimasti fuori alcuni punti importanti: ad esempio resta poco chiaro cosa ne sarà di chi ha una formazione post-lauream (master, dottorati, corsi di specializzazione) e non si parla affatto del delicato tema del rimborso spese.
Queste novità sono già operative grazie all'immediata efficacia dello strumento del Decreto Legge e resteranno in vigore per i prossimi 60 giorni, in attesa di una legge che le assorba. La materia legislativa, però, rimane di competenza delle Regioni, le quali in futuro potranno emanare leggi regionali che accolgano o cancellino queste nuove disposizioni.
Per maggiori dettagli scaricate il DL n° 138 del 13 agosto 2011.
                                                                                   Vincenzo Citarella

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